LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), previsti complessivamente in 15.364.096 euro, suddivisi in ragione di 7.682.048 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte corrente, previsti in 500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.3450 <<Fondo globale per interventi progetto montagna - spese correnti>> - partita 43 - di cui alla Tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte capitale, previsti in 5.750.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.