LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 10
 (Modalità di erogazione delle risorse)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, che indica lo stato degli interventi, fisico e finanziario, realizzati nell'anno solare precedente e lo trasmette alla Regione. Il rapporto di attuazione, redatto ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), costituisce, altresì, la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul PAL.
2. All'erogazione delle risorse assegnate alla Comunità montana per l'attuazione degli interventi previsti nei PAL, si procede:
a) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel primo anno di vigenza del PAL;
b) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel secondo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi della lettera a);
c) nella misura del 40 per cento della quota assegnata nel terzo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi delle lettere a) e b);
d) all'erogazione del saldo successivamente alla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi redatta dalla Comunità montana ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, entro e non oltre un anno dal termine ultimo di cui all'articolo 5, comma 2.
2 bis. Ai fini dell'erogazione delle risorse secondo le modalità definite dal comma 2, la Comunità montana può anticipare la presentazione del rapporto di attuazione di cui al comma 1 al raggiungimento dei livelli di spesa previsti, fatto salvo l'obbligo di aggiornare il rapporto alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. Compensazioni in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo di ciascun intervento previsto nel PAL, rientrano nell'autonoma competenza della Comunità montana, fermo restando l'importo complessivamente assegnato.
4. La realizzazione parziale del PAL costituisce causa di riduzione dell'assegnazione. Qualora la rendicontazione di cui al comma 2, lettera d), attesti che comunque sono stati raggiunti gli obiettivi, seppure in presenza di un PAL parzialmente realizzato, l'Amministrazione regionale procede al recupero della corrispondente quota di assegnazione non utilizzata.
5. Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la mancata realizzazione del PAL, la mancata presentazione della rendicontazione finale del PAL medesimo entro i termini di cui al comma 2, lettera d), la compensazione in aumento o in diminuzione in una percentuale superiore a quella di cui al comma 3, nonché la realizzazione parziale del PAL che non ha condotto al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 14, lettera a), L. R. 6/2013