LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/01/2009
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di messa in sicurezza sulla viabilità in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA mediante corresponsione alla Società medesima di un finanziamento nella misura di 2 milioni di euro all'anno per venti anni.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere destinato alla copertura delle spese sostenute dalla Società, in linea capitale e interessi, a fronte di mutui da stipularsi con istituti di credito per la realizzazione di programmi di investimento.
3. La concessione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta sulla base di un programma di interventi predisposto dalla Società beneficiaria e approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde da esso.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2. Gli oneri derivanti fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 con l'onere di 6 milioni di euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone contributi pluriennali per interventi di eliminazione della criticità sulla rete viaria provinciale.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
8. Al comma 71 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<ai Comuni>> sono sostituite dalle seguenti <<al Comune di Trieste>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 71, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.3021 e al capitolo 3718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia contributi annui costanti per un periodo di venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento dei mutui, o di altri strumenti finanziari utilizzati per l'esecuzione di interventi relativi alla viabilità di accesso al nuovo ospedale di Gorizia. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 390.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 780.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
12. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della dotazione di materiale rotabile in acquisto ovvero a noleggio, da destinarsi al trasporto delle merci, da parte della Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detta Società contributi nella misura di 1.500.000 euro all'anno per dieci anni.
13. I contributi di cui al comma 12 possono essere destinati alla copertura delle spese sostenute dalla Società, in linea capitale e interessi, a fronte di mutui da stipularsi con istituti di credito per la realizzazione di programmi di investimento che abbiano le finalità di cui al comma 12.
14. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 13.
15. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, corredata dei seguenti documenti:
a) deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative e al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.
16. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato il limite di impegno decennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 con l'onere di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.5.2.1081 e del capitolo 3809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
17. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella E.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 10 da art. 5, comma 39, L. R. 27/2012