LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 44
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9/2008 relative al finanziamento di impianti sportivi)
1.
Il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 2), è sostituito dal seguente:
<<12. Allo scopo di consentire che le associazioni sportive impegnate nelle discipline del calcio e del rugby le cui squadre hanno conseguito nell'anno in corso, a conclusione di campionati ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni, la promozione alla serie superiore, possano proseguire regolarmente la propria attività agonistica nella nuova categoria raggiunta - anche in considerazione della potenziale attrattività turistica di tali eventi - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum, da ripartire in misura paritaria ai soggetti beneficiari, per il finanziamento degli interventi urgenti e necessari, anche già realizzati, per l'adeguamento alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti degli impianti sportivi comunali affidati alla gestione delle associazioni medesime.>>.

2. Al comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 dopo le parole <<della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa>> sono aggiunte le seguenti: <<sottoscritti da un tecnico abilitato>>.
3.
Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 è inserito il seguente:
<<13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al comma 13. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.>>.