LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 46 ter
 (Boschi monumentali)
1. In conformità all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la Regione identifica i boschi monumentali quali formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche culturali, e spirituali presentino carattere di preminente interesse, tale da richiedere speciali azioni di conservazione.
2. Le modalità per il riconoscimento dello status di bosco monumentale sono definite con deliberazione della Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 5/2026