LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 46 bis
 (Boschi vetusti)
1. In conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Regione identifica i boschi vetusti di elevato valore biologico e naturalistico da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e la divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.
2. L'identificazione dei boschi di cui al comma 1 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.
3. Le modalità per il riconoscimento dello status di bosco vetusto sono definite con deliberazione della Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 5/2026