LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Sezione I
 Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 13
 (Principi)
1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rinnovazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri ecosistemi.
3. Le attività di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell'uomo nel territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.
Art. 14
 (Definizioni)
1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:
a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;
b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;
c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.
2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, purché previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 114, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 15
 (Taglio colturale)
1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, quelli che determinano l’alterazione dell’assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione.
3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 7, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 7, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 sostituito da art. 64, comma 7, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole soppresse al comma 1 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 3 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 16
 (Divieti e deroghe)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF approvati.
3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.
3 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010
4Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2014
5Parole soppresse al comma 3 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6Comma 3 ter abrogato da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 17
 (Sanzioni)
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte il valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
4 bis.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 2 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 5 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2012
6Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2014
7Comma 4 bis abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 11/2014
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 18
 (Misure per favorire la biodiversità)
1. La conservazione della biodiversità si basa sulla gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica.
2. Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 2 sostituito da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 19
 (Certificazione forestale)
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 24/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010
3Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 17/2008
3Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
4Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
5Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
6Comma 2 sostituito da art. 64, comma 13, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 6 abrogato da art. 64, comma 13, lettera c), L. R. 17/2010
8Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 13, lettera d), L. R. 17/2010
9Parole soppresse al comma 8 da art. 64, comma 13, lettera e), L. R. 17/2010
10Comma 10 abrogato da art. 64, comma 13, lettera f), L. R. 17/2010
11Parole soppresse al comma 5 da art. 115, comma 1, L. R. 26/2012
12Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 21
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)
1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.
1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:
a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;
b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
5 ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3 bis l'Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l'affidamento in gestione alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 14, L. R. 17/2010
2Comma 1 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 26/2012
3Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 3 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 5 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
7Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
8Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 23
 (Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali di proprietà pubblica)
1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell’ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti.
1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
4Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012
7Rubrica dell'articolo modificata da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
8Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
9Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 24
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà privata)
1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o alle SF le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.
2. Il personale della Direzione centrale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 118, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole sostituite al comma 2 da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 27/2012
3Articolo abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 103, comma 2, L. R. 11/2014