LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 98
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche.
(2)
2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.
(4)
3. Sino all'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009
3Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011
5Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).