LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 67
 (Riserve forestali)
1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, denominate riserve forestali, di sua proprietà o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 127, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 120, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 120, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014