LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 35
 (Viabilità forestale)
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 2 sostituito da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 3 abrogato da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, lettera e), L. R. 44/2017
5Comma 1 sostituito da art. 3, comma 40, lettera a), L. R. 13/2023