LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 31
 (Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere, alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall’autorità competente, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;
e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
2 bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.
3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura dei vivai, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in amministrazione diretta.
4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.
Note:
1Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 3, L. R. 14/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 119, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 4 sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/2015
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
7Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 24/2016
8Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017