LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 25
 (Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
3 quater.  
( ABROGATO )
3 quinquies.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
7Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.