LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 23
 (Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali di proprietà pubblica)
1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell’ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti.
1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
4Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012
7Rubrica dell'articolo modificata da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
8Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
9Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015