LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 102
 (Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)
1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.