LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2007
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 10
1.
L'articolo 35 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
 (Disciplina delle vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente.
2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni precedenti l'inizio dei saldi di cui all'articolo 34, comma 1.
3. L'effettuazione delle vendite promozionali va comunicata al Comune mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno cinque giorni di anticipo e indicante la loro data di inizio e la loro durata.
4. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e il prezzo finale praticato nel corso della vendita promozionale.>>.