LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 61
 (Potestà regolamentare)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:
a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;
b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
d) responsabilità;
e) sviluppo sostenibile;
f) interesse regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:
a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;
d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;
f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.
3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.
4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:
a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;
b) gli oneri di urbanizzazione;
c) gli standard urbanistici;
d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;
f) le residenze agricole;
g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:
a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina statale vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;
b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 59;
c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica.
6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 66, comma 5, L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 6/2019
3Comma 5 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.