LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2007
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 59 bis
 (Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)
1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996 , la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .
2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2013