LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/01/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
2. La disposizione del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), si applica anche alla chiusura dell'esercizio 2007.
3. In deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2007, iscritto sull'unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene trasferito nella competenza 2008 sulla unità di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 con riferimento al corrispondente capitolo del Programma operativo di gestione per l'anno 2008, entro il limite massimo, ivi comprese le somme impegnate al 31 dicembre 2007, di quanto accertato al 31 dicembre 2007 sull'unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. In deroga all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e disponibili sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito riportati, vengono trasferite nella competenza dell'esercizio 2008 nell'ambito dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 con riferimento ai corrispondenti capitoli del Programma operativo di gestione per l'anno 2008, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.
UPBCapitoloeuro
4.1.340.2.112432311.475.357,55
4.1.340.2.1124323210.733.697,62
4.1.340.2.252432659.180.952,50


5. In deroga all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, le somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e disponibili sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito riportati, vengono trasferite nella competenza dell'esercizio 2008 nell'ambito dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 con riferimento al corrispondente capitolo del Programma operativo di gestione per l'anno 2008, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.
UPBCapitololimiteeuro
4.1.340.2.770650n. 611.695,68
4.1.340.2.772651n. 67.024,32
4.1.340.2.772651n. 84.044,48


6. In deroga all'articolo 17, comma 7, della legge regionale 7/1999, la quota di 3.329.407,35 euro iscritta per l'anno 2007 sull'unità previsionale di base 15.1.370.1.719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non impegnata e quindi disponibile al 31 dicembre 2007, costituisce economia di bilancio ed è quota dell'avanzo destinata alla copertura del finanziamento dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. In deroga all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 7/1999, la quota di 385.478,23 euro iscritta in conto residui sulla unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi costituisce quota dell'avanzo vincolata al finanziamento dei programmi di investimento dei consorzi per lo sviluppo industriale insediati in comuni di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. In deroga all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 129.114,22 euro non impegnata al 31 dicembre 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite all'anno 2007 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie 14 febbraio 2007, n. 15 non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2008 e costituisce quota dell'avanzo vincolata al finanziamento dei programmi di investimento dei consorzi per lo sviluppo industriale insediati in comuni di cui all'articolo 10 della legge 828/1982, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. In deroga all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 1 milione di euro non impegnata al 31 dicembre 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9515 (lim. 5) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite all'anno 2007 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie 31 gennaio 2007, n. 12, non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2008 e costituisce quota dell'avanzo vincolata al finanziamento degli interventi rientranti nelle tipologie previste nel titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), relativi a opere e impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché a opere di pubblica utilità, a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
10. In relazione alla cancellazione dal conto del patrimonio della somma complessiva di 7.808.828,31 euro disposta con l'articolo 3 del decreto del direttore del Servizio idraulica 27 novembre 2007, n. 2658, lo stanziamento di pari importo corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 dell'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 7/1999, non viene trasferita all'esercizio 2008 e costituisce quota dell'avanzo vincolato al finanziamento di interventi urgenti ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 267/1998, a titolo di reiscrizione di fondi statali a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. In relazione alla cancellazione dal conto del patrimonio della somma complessiva di 1.549.370,70 euro di fondi regionali, disposta con il decreto del direttore del Servizio geologico 17 dicembre 2007, n. 2901, lo stanziamento di pari importo corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 dell'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9690 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 4 bis, della legge regionale 7/1999 non viene trasferita all'esercizio 2008 e costituisce quota dell'avanzo vincolato al finanziamento dell'Accordo di programma quadro per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008
12. In relazione alla cancellazione dal conto del patrimonio della somma complessiva di 1.549.370,70 euro di fondi statali, disposta con il decreto del direttore del Servizio geologico 17 dicembre 2007, n. 2901, lo stanziamento di pari importo corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 dell'unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 4 bis, della legge regionale 7/1999 non viene trasferita all'esercizio 2008 e costituisce quota dell'avanzo vincolato al finanziamento dell'Accordo di programma quadro per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008
13. Le somme di importo pari o inferiore a 10 euro registrate nelle scritture della Ragioneria e conservate nel conto residui, a fronte delle quali non risultano emessi i relativi titoli di spesa entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono cancellate dalle scritture contabili.
14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, con propria deliberazione è autorizzata, per gli anni successivi, a rideterminare l'importo di cui al comma 13.
15. Il comma 33 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Legge di assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009), è abrogato.
16. Il comma 57 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è abrogato.
17. All'allegato A previsto dagli articoli 15, comma 5, e 16, comma 7, della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'ambito della classificazione delle entrate, al Titolo <<ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE>> è inserita la Categoria <<ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI>>;
b) nell'ambito della classificazione delle spese, alla Finalità <<MOBILITÀ, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI>> la parola <<MOBILITÀ>> è sostituita con la parola <<INFRASTRUTTURE>>.
18. In via di interpretazione autentica dell'articolo 76, comma 3, della legge regionale 21/2007, si intende che tale disposizione venga applicata anche al disposto di cui all'articolo 28 della medesima legge regionale 21/2007.
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25.
All'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I finanziamenti di cui ai precedenti commi possono essere concessi, con le medesime modalità, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest una volta concluso il processo, previsto dai commi 19 e 20 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), di trasferimento, di integrazione e di coordinamento delle attività svolte dall'Istituto.>>.

26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 15/1986, come aggiunto dal comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
27. Gli interventi straordinari finanziati dalla normativa regionale vigente, ancorché previsti per annualità definite, possono essere rifinanziati. Sono mantenuti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione disposti dalla normativa originaria.
28. All'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Rendicontazione semplificata)>>;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.>>.

29. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 42, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 28, lettera b), si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
30.
Il comma 115 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007, è sostituito dal seguente:
<<115. Ai fini di dare pronta attuazione al programma comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 e del programma <<Competitività e Occupazione FESR>> 2007-2013, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e di cui all'articolo 14, comma 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006, nonché altre spese necessarie per la realizzazione e implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.>>.

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 115, della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 30, previsti in 6.500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
32. 
( ABROGATO )
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto di dismissione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione non più utili a fini istituzionali, da attuare anche mediante permuta, eventualmente con conguaglio, con altri beni immobili da utilizzare per fini istituzionali, in particolare a fini di riorganizzazione delle sedi istituzionali e per interventi di qualificazione dell'offerta turistica.
34. I beni immobili oggetto di dismissione, di cui al comma 33, sono individuati con deliberazioni della Giunta regionale che ne indicano il valore di stima, stabilito dal competente Servizio della Direzione centrale patrimonio e servizi generali o da altro tecnico abilitato indipendente e, nel caso di beni già appartenenti al patrimonio indisponibile, ne autorizza il trasferimento nell'ambito del patrimonio disponibile.
35. Le deliberazioni di cui al comma 34 possono altresì disporre che la dismissione venga attuata, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale 3/1998, mediante rilascio di procura speciale a favore della Società Gestione Immobili SpA, in forza di quanto previsto dal contratto di mandato in essere, stipulato ai sensi del comma 3 bis, come inserito dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/1999, del medesimo articolo 3 della legge regionale 3/1998.
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 21/1981, come aggiunto dal comma 45, fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
47.
All'articolo 7 della legge regionale 22/2007, il comma 28 è sostituito dal seguente:
<<28. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua i beneficiari degli interventi e delle azioni di cui al comma 26 e stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione anche in deroga alla legge regionale 7/2000.>>.

48. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 28, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 47, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
49. Al fine di garantire un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nei diversi processi legati al miglioramento delle risorse umane, la Regione è autorizzata a concedere alle autonomie locali, anche attraverso le loro associazioni, contributi, nel limite annuo di 100.000 euro per l'anno 2008, per l'organizzazione, anche sotto il profilo logistico, di attività legate allo sviluppo delle risorse umane delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), dei sistemi del welfare e della salute, nonché per la realizzazione di ulteriori iniziative connesse allo sviluppo locale anche in altri settori di intervento, inclusa la messa a disposizione di locali anche per enti di interesse regionale.
50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 49, previsti in 100.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
51. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalle operazioni di chiusura dei programmi comunitari di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, per il periodo di programmazione 2000-2006, e al concomitante avvio operativo di quelli afferenti alla medesima Direzione per il periodo 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare nel limite massimo di quattro unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.
52. Per le finalità di cui al comma 51, relativamente alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare nel limite massimo di due unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.
53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 51 e 52, previsti in 400.000 euro per l'anno 2008, fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1184 e 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
54. Al fine di provvedere alla definizione delle pratiche di annotazione sui libri tavolari pendenti presso gli Uffici tavolari della Regione, anche nell'ottica dell'avvio dell'automazione del sistema tavolare, la Regione è autorizzata a utilizzare nel limite massimo di otto unità e per la durata di un anno, personale somministrato.
55. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 54, previsti in 200.000 euro per l'anno 2008, fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1184 e 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
56. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie delle procedure selettive attuate in applicazione dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), e che sia stato da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), può essere stabilizzato nella categoria e posizione economica rivestite.
57. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie delle procedure selettive attuate in applicazione dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), e che sia stato da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 19/2006, può essere stabilizzato nella categoria e posizione economica rivestite.
58. La stabilizzazione del personale di cui ai commi 56 e 57 avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
59. Nelle more della stabilizzazione, sono confermati i provvedimenti amministrativi di proroga dei contratti di lavoro del personale di cui ai commi 56 e 57 adottati in attuazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)).
60. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 56, 57, 58 e 59, fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) UB 11.3.1.1185;
b) UB 11.3.1.1184.
61. Considerato che con l'anno 2008, nelle province di Udine e di Trieste, entrano in funzione le strutture convenzionate per il servizio di asili nido aziendali di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e atteso il mancato utilizzo di parte delle risorse all'uopo destinate ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, il Comitato di gestione del Fondo Sociale è autorizzato a utilizzare i fondi residuali destinandoli alle altre finalità di cui all'articolo 153, punti 1), 2), 4) e 5) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).
62. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 61, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
63. Al comma 2, dell'articolo 13 (Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, dopo le parole <<sono autorizzati>> sono aggiunte le parole <<su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario,>>.
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2004, come modificato dal comma 63, continuano a far carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
65. È istituito un Fondo per il finanziamento della contrattazione aziendale del personale di cui all'articolo 42 della legge regionale 53/1981, con le seguenti modalità di alimentazione:
a) un importo pari a 60.000 euro;
b) i risparmi di spesa derivanti da soppressione o da modifica applicativa di istituti di natura economica previste in sede di contrattazione aziendale;
c) gli importi corrispondenti al costo dell'incidenza sull'indennità compensativa degli incrementi contrattuali del trattamento tabellare, della maggiorazione di cui all'articolo 10, terzo comma, del Contratto collettivo di categoria e degli scatti di anzianità per le annualità decorrenti dall'1 gennaio 2009.
66. La contrattazione aziendale di cui al comma 65 si svolge sulle materie previste dal Contratto nazionale di lavoro, ivi compresa l'indennità compensativa di cui all'articolo 7, quindicesimo comma, del contratto medesimo.
67. Per le finalità di cui al comma 65, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una delegazione trattante di parte pubblica composta da tre membri, di cui uno designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La delegazione opera nel rispetto delle direttive formulate dalla Giunta regionale; il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.
68. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 previsti in 210.000 euro fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
69.
L'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)
1. La Regione, nell'esercizio delle competenze attribuitele dal comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali stabiliti in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, promuove la costituzione e il funzionamento dei Fondi pensione su base territoriale regionale costituiti a norma del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e successive modifiche e integrazioni, ovvero del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, sotto il profilo amministrativo contabile, secondo quanto disciplinato dai seguenti articoli.>>

70. 
( ABROGATO )
71. 
( ABROGATO )
72. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole <<di rappresentanza.>> sono inserite le parole <<La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata altresì a sostenere le spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e della Conferenza dei dirigenti di cui all'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni.>>.
73. Gli oneri derivanti dal comma 72 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1Parole soppresse al comma 51 da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 9/2008
2Parole sostituite al comma 51 da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 9/2008
3Parole soppresse al comma 52 da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 9/2008
4Parole sostituite al comma 52 da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 9/2008
5Parole soppresse al comma 54 da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 9/2008
6Parole sostituite al comma 54 da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 9/2008
7Parole sostituite al comma 11 da art. 13, comma 6, L. R. 9/2008
8Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 6, L. R. 9/2008
9Parole sostituite al comma 65 da art. 14, comma 5, L. R. 12/2009
10Lettera a) del comma 65 aggiunta da art. 14, comma 5, L. R. 12/2009
11Lettera b) del comma 65 aggiunta da art. 14, comma 5, L. R. 12/2009
12Lettera c) del comma 65 aggiunta da art. 14, comma 5, L. R. 12/2009
13Comma 70 abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
14Comma 71 abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
15Comma 19 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011
16Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011
17Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011
18Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011
19Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011
20Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 3/2011
21Comma 36 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
22Comma 37 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
23Comma 39 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
24Comma 40 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
25Comma 41 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
26Comma 42 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
27Comma 43 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
28Comma 32 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
29Comma 44 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16 aprile 2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.
30Comma 45 abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
31Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
32Lettera a) del comma 65 sostituita da art. 9, comma 40, L. R. 13/2021