LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Istruzione, cultura e sport)
1. I contributi concessi per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), possono coprire fino al 75 per cento delle spese sostenute dagli enti beneficiari.
2. 
( ABROGATO )
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 bis, comma 2, della legge regionale 10/2006, come modificato dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<sino a un massimo di anni dieci>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino a un massimo di anni venti>>;
b) le parole <<in misura>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino alla misura>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, come modificato dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. A seguito dell'accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune contributi pluriennali per la durata massima di anni venti per la realizzazione d'interventi d'impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale.
9. Gli interventi previsti dall'accordo di programma di cui al comma 8 sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
10. In relazione al disposto di cui al comma 8 l'onere ventennale previsto in complessivi 12.000.000 euro, suddiviso in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 1.800.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010, all'unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2027 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 6, comma 53, della legge regionale 1/2007, le parole <<di promozione e valorizzazione dei valori e delle tradizioni culturali, sociali e religiose del territorio nonché l'incontro delle stesse con analoghe espressioni di altri Paesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dai rispettivi statuti associativi>>.
15. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 45, come modificato dal comma 14, e commi 46 e 47, della legge regionale 2/2006 trovano applicazione per l'anno 2008 e i termini temporali sono intesi con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
17. 
( ABROGATO )
18. In relazione al disposto di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 14/2000, come inserito dal comma 17, l'onere decennale complessivo di 4 milioni di euro suddiviso in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 5.2.2.1093 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
19. Nel quadro dell'azione definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), al fine di favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, la Regione promuove e sostiene un progetto per la realizzazione di un centro d'incontri interculturali e interreligiosi, mediante la concessione di contributi pluriennali sugli investimenti realizzati per l'acquisizione, la costruzione e l'allestimento della struttura.
20. In relazione al disposto di cui al comma 19 l'onere decennale complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 180.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 5.2.2.1093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
21. Al comma 70 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole <<e il relativo rimborso>> sono inserite le seguenti: <<, dal quale si escludono le prime due annualità,>>.
22. Il finanziamento previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 77, della legge regionale 29 gennaio 2003 , n. 1 (Legge finanziaria 2003), a favore del Teatro stabile sloveno può essere destinato a sostegno del programma annuale di attività artistica.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.2.1099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 continuano a far carico all'unità di bilancio 5.3.1.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
29. Nel quadro dell'azione regionale in materia di promozione e sviluppo dei servizi e degli istituti museali, prevista ai sensi delle disposizioni del Capo II della legge regionale 60/1976, la Regione è autorizzata a sostenere la spesa per concorrere alla realizzazione di un progetto per la costruzione di un circuito museale che colleghi le collezioni di opere d'arte contemporanea conservate presso enti locali e fondazioni private del territorio della Carnia e per lo sviluppo delle collezioni stesse. A tale fine è autorizzata la concessione di contributi pluriennali per la durata massima di venti annualità a sostegno di un programma d'interventi basato su specifiche intese programmatiche e di gestione stipulate tra i soggetti che partecipano all'iniziativa.
30. Nell'ambito delle medesime finalità indicate al comma 29, la Regione è autorizzata a sostenere la spesa per concorrere, mediante la concessione di un contributo pluriennale per la durata massima di venti annualità, all'attuazione di un progetto speciale per il recupero, la conservazione e valorizzazione museale delle testimonianze del Teatro di Marionette Vittorio Podrecca.
31. In relazione al disposto di cui al comma 29, l'onere ventennale complessivo di 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
32. In relazione al disposto di cui al comma 30, l'onere ventennale complessivo di 200.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
33. Al comma 123 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007, le parole <<e all'associazione sportiva dilettantistica Costalunga di Trieste,>> sono soppresse.
34. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 123, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. Al comma 83 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007, le parole <<e l'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Pordenone, per il completamento e l'allestimento dei locali in uso nel centro sociale e ricreativo in località Villotte di San Quirino>> sono soppresse.
38. Gli eventuali oneri derivati dal disposto di cui all'articolo 6, comma 83, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 37, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.1115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
39. Nel quadro della collaborazione avviata dalla Regione con UNDP di Ginevra nell'ambito del Programma ART, l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente a supporto della struttura individuata da UNDP-ART quale soggetto attuatore del relativo protocollo d'intesa e la costituzione dell'Antenna culturale-musicale delle Nazioni Unite nei Balcani.
40. La domanda dl contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
41. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 39 previsti in euro 100.000 per l'anno 2008 fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.1116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio annuale per l'anno 2008.
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. 
( ABROGATO )
(1)
48. 
( ABROGATO )
(2)
49. 
( ABROGATO )
50. 
( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
52. 
( ABROGATO )
53. Per realizzare un programma straordinario d'iniziative di carattere culturale e aggregativo che favorisca la socializzazione della popolazione scolastica della Carnia nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e negli istituti secondari di primo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il tramite del Comune di Tolmezzo individuato quale capofila un contributo pluriennale ai Comuni inclusi nella zona omogenea della Carnia di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Per l'attuazione del programma i Comuni interessati si avvalgono della collaborazione degli istituti scolastici e delle scuole paritarie dell'infanzia.
54. Il programma di cui al comma 53 può prevedere anche l'organizzazione di corsi innovativi d'insegnamento della lingua inglese da attuarsi negli istituti scolastici, primari o per l'infanzia.
55. L'utilizzo della sovvenzione pluriennale tiene conto dei seguenti criteri di differenziazione dell'intensità dell'intervento:
a) marginalità intesa come distanza delle scuole rispetto a Tolmezzo;
b) per le iniziative a favore degli alunni delle scuole paritarie è assicurata una quota compresa tra il 10 per cento e il 15 per cento dell'intervento finanziario complessivo;
c) le spese per i trasporti non possono essere superiori al 5 per cento dell'assegnazione.
56. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 53, pari a complessivi 240.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 6.4.1.1127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
57.
La lettera b) del numero 4) dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è sostituita dalla seguente:
<<b) a erogare contributi per la realizzazione di produzioni editoriali e audiovisive su supporto multimediale e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante l'acquisto e la distribuzione tra istituzioni bibliotecarie e scolastiche, di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico e culturale in genere che presentino interesse per la Regione;>>.

58. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 57, fanno carico alla unità di bilancio 10.1.1.1161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1Comma 47 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 9/2008
2Comma 48 abrogato da art. 7, comma 5, L. R. 9/2008
3Parole sostituite al comma 51 da art. 7, comma 7, L. R. 9/2008
4Comma 24 abrogato da art. 11, comma 1, lettera k), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
5La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
6A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
7Comma 8 interpretato da art. 4, comma 5, L. R. 11/2009
8Comma 9 interpretato da art. 4, comma 5, L. R. 11/2009
9Parole sostituite al comma 51 da art. 8, comma 9, L. R. 12/2009
10Le variazioni apportate dai commi 49 e 50 dell'art. 4, L.R. 30/2007 decorrono dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto stabilito dall'art. 4, c. 51, della medesima L.R. 30/2007, come modificato dall'art. 8, c. 9, L.R. 12/2009.
11Parole sostituite al comma 51 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2010
12Integrata la disciplina del comma 8 da art. 6, comma 23, L. R. 11/2011
13Parole sostituite al comma 51 da art. 7, comma 1, L. R. 11/2011
14Parole sostituite al comma 51 da art. 9, comma 7, L. R. 18/2011
15Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 5/2012
16Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 5/2012
17Vedi la disciplina transitoria del comma 35, stabilita da art. 42, comma 2, L. R. 23/2012
18Comma 35 abrogato da art. 44, comma 1, lettera h), L. R. 23/2012
19Comma 36 abrogato da art. 44, comma 1, lettera h), L. R. 23/2012
20Comma 17 abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 11/2013
21Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera aa), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera aa), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23Comma 13 abrogato da art. 38, comma 1, lettera aa), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24Comma 42 abrogato da art. 38, comma 1, lettera aa), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
25Comma 43 abrogato da art. 38, comma 1, lettera aa), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
26Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
27Comma 25 abrogato da art. 49, comma 1, lettera x), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
28Comma 26 abrogato da art. 49, comma 1, lettera x), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
29Comma 27 abrogato da art. 49, comma 1, lettera x), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
30Integrata la disciplina del comma 8 da art. 17, comma 6, L. R. 17/2016
31Integrata la disciplina del comma 8 da art. 1, comma 17, L. R. 12/2018
32Comma 44 abrogato da art. 56, comma 1, lettera v), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
33Comma 45 abrogato da art. 56, comma 1, lettera v), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
34Comma 46 abrogato da art. 56, comma 1, lettera v), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
35Comma 49 abrogato da art. 56, comma 1, lettera v), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
36Comma 50 abrogato da art. 56, comma 1, lettera v), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
37Comma 51 abrogato da art. 56, comma 1, lettera v), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
38Comma 52 abrogato da art. 56, comma 1, lettera v), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
39Comma 2 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.