LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2008 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 463.975.568,37 euro, incrementate di un'assegnazione straordinaria di 15 milioni di euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 478.975.568,37 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 28, 32, 36, 37, 42, 51, 53, 55, per la quota relativa al 2008, 59 e 63 e, per 1 milione di euro, per le finalità previste dal comma 60 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
5. Alle Province è attribuito un fondo di 42.965.533,47 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 1/2007.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 325.993.464,66 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:
1 per 211.895.752,03 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2 per 114.097.712,63 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2008, in misura pari agli oneri pagati nel 2007 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2007 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2007, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2008;
c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2008, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2007; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il totale complessivo degli oneri IVA pagati nel 2007, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario nonché di dichiarazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 1/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2008, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2008; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 500.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2008 in applicazione della seguente formula:

e) per 850.000, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenicco, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2013.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera b), e di quella residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 14, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2008, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a).
10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.443.286,36 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 1/2007.
11. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo di 832.192,88 euro, quale trasferimento ordinario.
12. Le assegnazioni previste dal comma 5, dal comma 10 e dal comma 11, sono erogate in due rate per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2008; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
13. L'assegnazione di cui al comma 6, lettera a), è erogata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo e la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2008;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2008; la terza e la quarta entro il mese di novembre.
14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare, in unica soluzione, entro agosto 2008:
a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2007 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 14, della legge regionale 1/2007, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 22/2007, e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2007 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2007;
b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2008, in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2008, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
15. Per le finalità di cui al comma 14, gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2008:
a) apposita domanda indicante per l'anno 2008, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2008;
b) una dichiarazione autocertificata dal responsabile del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2007 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2007, e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l'anno 2008, l'importo di 4 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2007, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 2161 del 14 settembre 2007 ed individuate nell'allegato B3 della medesima deliberazione giuntale.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni e alla Comunità collinare del Friuli, per l'anno 2008, un fondo di 14.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
18. La quota del fondo di cui al comma 17, residuata dopo il finanziamento delle associazioni intercomunali e delle unioni di comuni, è destinata al finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni aventi a oggetto la gestione associata di funzioni e servizi. I criteri di finanziamento sono definiti dalla Giunta con il Piano di valorizzazione territoriale adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006.
19. Al fine di agevolare l'avvio delle forme associative e la loro funzionale evoluzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle unioni di Comuni un fondo di 150.000 euro per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità realizzati, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all'articolo 22 e all'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni non montani, almeno cinque se parzialmente o interamente montani o almeno 15.000 abitanti, o lo sviluppo di unioni o associazioni intercomunali preesistenti. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare per l'avvio di nuove forme associative o lo sviluppo o l'avvio di nuovi servizi per le forme associative preesistenti, i modelli organizzativi da preferire, l'ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.
20. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune capofila, individuato da apposito protocollo d'intesa tra i Comuni interessati all'avvio di una nuova forma associativa, l'unione di Comuni e il Comune capofila di associazione intercomunale interessati ad uno sviluppo della forma associativa preesistente, presenta al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio; qualora lo studio abbia ad oggetto l'avvio di una nuova forma associativa tra Comuni, deve essere indicato nella domanda anche il protocollo d'intesa dal quale risultino i Comuni coinvolti e il Comune capofila.
21. L'impegno del fondo di cui al comma 19 è disposto entro il mese di maggio 2008 in misura pari agli oneri dichiarati, a favore del Comune indicato come capofila nel protocollo d'intesa, del Comune capofila dell'associazione intercomunale e dell'unione di Comuni; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale. La liquidazione e il pagamento dello spettante è disposta previa presentazione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre il 31 luglio 2009, di una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e copia dello studio di fattibilità realizzato. La rendicontazione è comunque limitata alla sola assegnazione ricevuta e non agli oneri preventivati nella domanda.
22. Al fine di favorire l'evoluzione delle forme associative tra Comuni e lo scambio delle migliori pratiche nella gestione di dette forme associative, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 30.000 euro per un concorso tra forme associative di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 1/2006 destinato a premiare le esperienze più significative e maggiormente suscettibili di riuso da parte di altri enti locali. La disciplina generale del concorso è stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale.
23. Ai Comuni che dispongono una riduzione delle aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) o all'addizionale comunale all'Irpef, e la mantengono per un minimo di un triennio, è assegnato un contributo straordinario pari ad una annualità del minor introito conseguente alla riduzione.
24. Il contributo straordinario è assegnato nella terza annualità in cui è mantenuta la riduzione dell'aliquota.
25. Il contributo di cui al comma 23 non è assegnato ai Comuni che nel triennio di cui allo stesso comma determinino aumenti delle aliquote dell'ICI o dell'addizionale comunale all'Irpef.
26. Con apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissati i criteri per l'applicazione dei commi da 23 a 25.
27. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 23 a 26 sono quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2010 e fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa 2008-2010. In caso di insufficienza dello stanziamento le assegnazioni sono ridotte proporzionalmente.
28. A favore delle Province è assegnato un limite d'impegno quindicennale di 4 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2008, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico provinciale e comunale, da assegnare nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
29. L'erogazione iniziale del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte di ciascuna Provincia, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale 1/2006, di un protocollo d'intesa stipulato tra la Provincia e i Comuni interessati e individuante gli interventi da realizzare.
30. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 28 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.1122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
31. L'onere di 403.014.477,37 euro per l'anno 2008 derivante dall'applicazione dei commi 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22 fa carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
32. Per sostenere la formazione degli amministratori e dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, l'accordo di programma tra Amministrazione regionale, ANCI e UNCEM, stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 49, della legge regionale 2/2006, è ulteriormente finanziato di 50.000 euro. Ai fini del presente comma è stipulato uno specifico atto aggiuntivo all'accordo di programma nel quale sono definite le modalità di partecipazione dell'Associazione regionale enti di assistenza (AREA) nella formazione, nonché le modalità di trasferimento delle risorse e di rendicontazione.
33. L'aggiornamento del programma per le finalità di cui al comma 32 è approvato dalla Giunta regionale.
34. All'associazione referente individuata nell'accordo di programma è riconosciuto, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, il 10 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'attuazione del comma 32. L'associazione referente presenta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro il termine previsto nell'atto aggiuntivo, una dichiarazione che attesti che l'assegnazione di cui al presente comma è stata utilizzata per le finalità ivi previste.
35. L'onere derivante dall'applicazione del comma 32, per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 9.5.1.2010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
36. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2008 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge regionale 1/2007.
37. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo i criteri e le modalità definite con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres.
38. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 36 e 37 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
39. Le assegnazioni a favore della Comunità collinare del Friuli previste dai commi precedenti sono erogate senza l'obbligo dell'effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.
40. 
( ABROGATO )
(8)
41. 
( ABROGATO )
42. Per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, come modificato dal comma 40 del presente articolo, è destinato per l'anno 2008 un fondo di 30 milioni di euro; gli interventi segnalati dagli ASTER al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, tramite le proposte di accordo-quadro sono individuati, ai fini del finanziamento, nel programma di finanziamento di cui all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 1/2006.
43. 
( ABROGATO )
44. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 42 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
45. Per l'anno 2008 il termine per la comunicazione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, delle associazioni intercomunali e delle unioni di comuni esistenti è fissato al 15 febbraio 2008 ai fini della loro ricognizione annuale, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006.
46. Per le finalità della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), specificatamente all'articolo 12, devono intendersi trasferiti anche le funzioni e i compiti definiti dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), c) e i).
47. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2008, un fondo di 18.165.690 euro, da ripartire:
a) per 12.560.190 euro in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2007, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 2161 del 14 settembre 2007 e individuate negli allegati A1 e A2; le Province, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006, assicurano l'erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro;
b) per 5.605.500 euro secondo modalità e criteri da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo alle funzioni trasferite in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nonché in materia di risparmio energetico; le Comunità montane, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 9/2007 assicurano l'erogazione di contributi ai proprietari forestali pubblici e privati con riferimento esclusivo ai lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname per un importo complessivo non inferiore a 250.000 euro.
48. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 47 fanno carico alle unità di bilancio 9.1.1.1159 e 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), la spesa complessiva di 8.744.232,80 euro da ripartire:
a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008, con deliberazione della Giunta regionale n. 2305 del 28 settembre 2007;
b) per 1.139.250 euro in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 4, comma 29, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
50. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 49, lettere a) e b), fanno carico, rispettivamente, alle unità di bilancio 9.1.1.1159 e 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
51. Per la parziale copertura degli oneri connessi alla realizzazione del progetto TETRA, finalizzato all'unificazione del sistema di radiofrequenze, è destinato un fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.
52. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 51 fanno carico all' unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
53. Per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione è destinata un'assegnazione straordinaria di 450.000 euro.
54. L'onere di 450.000 euro per l'anno 2008 derivante dall'applicazione del comma 53 fa carico all' unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
55. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e per l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e legalità previste dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPFER) 2008-2010 nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è destinato un fondo di 4.500.000 euro suddivisi in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.
56. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 55 fanno carico all'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
57. Gli enti locali beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera r), e comma 8, lettera o), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano completamente utilizzato le somme a essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto di rassicurazione della comunità civica, purché comunque previste dall'articolo 3, comma 4, lettera r), e comma 8, lettera o), della legge regionale 1/2003, nonché per il completamento di impianti di videosorveglianza ovvero per l'acquisizione di automezzi e strumenti informatici e telematici per la polizia locale.
58. L'Amministrazione regionale finanzia le associazioni di enti locali di cui alla legge regionale 22 marzo 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), e successive modifiche, a valere sulle risorse annuali stanziate in bilancio da ripartire tra i beneficiari nella misura percentuale definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento storico delle assegnazioni annuali loro attribuite a tale titolo e di eventuali esigenze straordinarie.
59. A incremento delle risorse stanziate nel bilancio regionale per il finanziamento delle associazioni di enti locali di cui alla legge regionale 22/1976, e successive modifiche, per l'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo straordinario di 20.000 euro, da assegnare ai beneficiari e nella misura definita dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 58.
60. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 58 e 59 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
61. Gli enti locali ammessi a finanziamento agevolato con la Cassa Depositi e Prestiti sulla base del Programma di opere pubbliche deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono, entro il 30 giugno di ogni anno, chiedere di utilizzare la quota del mutuo già acceso, residuata dopo la realizzazione dell'opera ammessa a beneficio, per la realizzazione di opere a questa connesse.
62. Per le finalità di cui al comma 61 gli enti interessati presentano domanda alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, indicando l'ammontare del finanziamento residuo e su quale opera questo si è realizzato, nonché l'opera o le opere da realizzare, evidenziandone il collegamento con l'opera già finanziata. Il Direttore del Servizio finanza locale, con decreto, prende atto delle richieste pervenute e autorizza l'utilizzo delle economie.
63. L'Amministrazione regionale promuove idonee iniziative di carattere pubblico per lo studio e la divulgazione delle riforme concernenti il sistema delle autonomie locali.
64. Per le finalità di cui al comma 63 è prevista, per l'anno 2008, la spesa di 30.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
65. Al fine di consentire stabilità di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2007, n. 64 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49), relative al patto di stabilità interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009.
66. L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al decreto del Presidente della Regione n. 64 del 2007.
67. Per gli enti soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 64 del 2007, la dinamica della spesa di personale costituisce strumento al fine del perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione anche per l'esercizio 2007.
68. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2005. Gli enti che nel corso dell'anno 2007 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2006 solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione, tra enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. I Comuni di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2006 possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell'anno 2008.
69. Sono consentite deroghe, debitamente motivate, al regime delle assunzioni previsto dal comma 68 purché vengano comunque assicurate le seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
70. Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell'ambito della costituzione di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, anche alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire liberamente a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. Le cessazioni di personale e relativo costo non potranno, pertanto, essere valorizzate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 68, salvo, per il solo costo, il diverso accordo tra le parti. La disciplina di cui al presente comma trova applicazione anche nei confronti degli enti soggetti ai vincoli derivanti dal mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno ovvero da altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
71. Il trasferimento di personale dalla Regione alle autonomie locali, a seguito di processi di devoluzione di funzioni, non rileva ai fini del rispetto dei vincoli sulla gestione e sulle spese di personale eventualmente gravanti sugli enti locali.
72. 
( ABROGATO )
73.
Il comma 18 bis dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come inserito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 1/2007, è sostituito dal seguente:
<<18 bis. L'Amministrazione regionale provvede all'erogazione del conguaglio delle quote di addizionale di cui al comma 18 sulla base degli imponibili IRPEF riferiti all'anno di competenza forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e resi disponibili dal Ministero dell'interno.>>.

74.
Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 1/2006 è inserito il seguente:
<<4 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri previsti per le finalità dell'articolo 45, comma 7, fanno carico all' unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

75.
Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la partecipazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali a convegni, seminari ed iniziative particolari riguardanti argomenti d'interesse per l'attività del Consiglio medesimo.
77. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 76 fanno carico all' unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
78. L'erogazione dei finanziamenti a destinazione vincolata a favore degli enti locali nell'ambito di finanziamento di investimenti o di accordi-quadro è disposta previa dimostrazione da parte del beneficiario dell'effettiva spesa sostenuta, anche per stati di avanzamento degli interventi.
79. Per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il provvedimento di concessione di finanziamenti a destinazione vincolata può stabilire un acconto in via anticipata nella misura massima del 20 per cento previa valutazione della motivata richiesta presentata del beneficiario.
80.
Dopo il comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è inserito il seguente:
<<21 bis. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all'attuazione del progetto n. 4 del Protocollo d'intesa di cui al medesimo comma 21, è destinato un fondo di 50.000 euro da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.>>.

81.
Il comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:
<<22. Per le finalità di cui al comma 21 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1637 (2.1.220.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese d'investimento - con la denominazione <<Spese per l'attuazione del progetto n. 4 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'Interno - interconnessione sale operative>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.>>.

82. 
( ABROGATO )
83. Al comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<31 dicembre 2006.>>, sono aggiunte le seguenti: <<In ogni caso la singola assegnazione non può essere inferiore a 6.000 euro.>>.
84. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 72, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 83, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
85. Al fine del migliore utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle Comunità montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste finanziamenti fino al 100 per cento della spesa per l'esecuzione e per il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti stessi nei settori di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 1/2006, e che rientrano nei piani di sviluppo del territorio approvati dalla Regione, nonché gli interventi di sistemazione della viabilità comunale collegante i valichi minori del Friuli Venezia Giulia con la Repubblica di Slovenia e di riqualificazione delle aree confinarie.
86. I finanziamenti di cui al comma 85 sono concessi come finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e di Trieste. Le risorse sono assegnate nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 con la quale è approvato il Piano regionale di sviluppo montano per il triennio 2007-2009 e sono impegnate sul bilancio regionale su presentazione da parte delle Comunità montane e delle Province della documentazione relativa al contratto di mutuo stipulato o, in caso di avvenuta adozione del progetto preliminare dell'opera di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su presentazione della documentazione relativa all'avvio da parte dei suddetti enti del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo.
86 bis. Nel caso di impegno di spesa assunto su presentazione della documentazione relativa all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo, il finanziamento concesso è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2013.
87. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste individuano le opere finanziabili a integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), definendo gli oneri del mutuo. L'erogazione del finanziamento consegue alla stipula del contratto di mutuo e avviene con rate annuali. Nel caso di opere e lavori inseriti in piani di sviluppo del territorio adottati dalle Comunità montane e, per le funzioni esercitate per effetto dell'articolo 6 della legge regionale 33/2002, dalle Province di Gorizia e di Trieste, ai sensi di leggi regionali che ne prevedono il finanziamento, anche parziale, da parte della Regione, il finanziamento con limiti di impegno pluriennali è a sostegno degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti dagli enti e l'erogazione dello stesso con rate annuali consegue alla stipula del mutuo.
88. Gli enti di cui al comma 87 nell'individuare le opere finanziabili possono prevedere, anche in concorso con specifici finanziamenti concessi dalla Regione, gli interventi non finanziati di cui al comma 129 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2005 secondo la graduatoria delle domande ammissibili stabilita dall'allegato <<B>> della deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 21 novembre 2005, qualora la vita tecnica degli impianti prevista dal decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) risulti prorogata ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).
89. L'onere complessivo previsto in 43 milioni di euro, suddiviso in ragione di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, derivante dal disposto di cui al comma 85, fa carico per 6.450.000 euro, relativo alle annualità previste per gli anni 2008-2010, all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per abbattere i tassi d'interesse sui mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi di cui all'articolo 3, commi 37, 40 e 41, della legge regionale 4/2001. L'abbattimento del tasso di interesse è totale per i mutui contratti con un tasso uguale o inferiore al 5,75 per cento.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinegoziare le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 4/2001 stipulate con la Cassa depositi e prestiti.
92. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 90 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
93. Sono abrogati i commi 38 e 45 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001, e i commi 64, 65, 66 e 67 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2007.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Poichè l'art. 4, c. 68, L.R. 11/2011 prevede il termine "31/12/2012" e l'art. 10, c. 83 della medesima legge prevede il termine "31/12/2013", stante la difformità rilevata, si è ritenuto più opportuno indicare nell'articolo il termine più lungo, che pertanto comprende anche quello più breve.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 23, stabilita da art. 10, comma 43, L. R. 9/2008
2Parole aggiunte al comma 9 da art. 10, comma 44, L. R. 9/2008
3Comma 58 interpretato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
4Integrata la disciplina del comma 85 da art. 10, comma 55, L. R. 9/2008
5Integrata la disciplina del comma 88 da art. 10, comma 55, L. R. 9/2008
6Integrata la disciplina del comma 86 da art. 10, comma 55, L. R. 9/2008
7Integrata la disciplina del comma 87 da art. 10, comma 55, L. R. 9/2008
8Comma 40 abrogato da art. 11, comma 31, L. R. 17/2008
9Parole aggiunte al comma 21 da art. 11, comma 58, L. R. 17/2008
10Parole soppresse al comma 91 da art. 11, comma 59, L. R. 17/2008
11Parole sostituite al comma 88 da art. 2, comma 84, L. R. 24/2009
12Vedi la disciplina transitoria del comma 90, stabilita da art. 10, comma 40, L. R. 24/2009
13Vedi la disciplina transitoria del comma 91, stabilita da art. 10, comma 40, L. R. 24/2009
14Vedi la disciplina transitoria del comma 92, stabilita da art. 10, comma 40, L. R. 24/2009
15Integrata la disciplina del comma 90 da art. 10, comma 3, L. R. 12/2010
16Parole aggiunte al comma 86 da art. 10, comma 32, L. R. 12/2010
17Comma 86 bis aggiunto da art. 10, comma 33, L. R. 12/2010
18Lettera e bis) del comma 6 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 17/2010
19Vedi la disciplina transitoria della lettera e) del comma 6, stabilita da art. 10, comma 50, L. R. 22/2010
20Integrata la disciplina del comma 51 da art. 4, comma 63, L. R. 11/2011
21Parole sostituite al comma 86 bis da art. 4, comma 68, L. R. 11/2011
22Integrata la disciplina del comma 85 da art. 4, comma 69, L. R. 11/2011
23Parole sostituite al comma 62 da art. 10, comma 34, L. R. 11/2011
24Parole sostituite al comma 86 bis da art. 10, comma 83, L. R. 11/2011
25Parole sostituite alla lettera e bis) del comma 6 da art. 13, comma 53, L. R. 18/2011
26Integrata la disciplina del comma 90 da art. 13, comma 75, L. R. 18/2011
27Integrata la disciplina del comma 90 da art. 57, comma 2, L. R. 19/2012
28Parole sostituite alla lettera e bis) del comma 6 da art. 19, comma 1, L. R. 26/2012
29Integrata la disciplina del comma 85 da art. 13, comma 11, L. R. 6/2013
30Parole soppresse al comma 29 da art. 10, comma 56, L. R. 23/2013
31Comma 72 abrogato da art. 10, comma 48, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32Comma 41 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 26, L.R. 1/2006.
33Comma 43 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 26, L.R. 1/2006.
34Comma 82 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 46, L.R. 1/2006.
35Integrata la disciplina del comma 28 da art. 52, comma 5, L. R. 20/2016
36Integrata la disciplina del comma 28 da art. 10, comma 37, L. R. 31/2017