LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 9
 (Organismi elettivi e collegiali)
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 482/1999, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua friulana.
2. Il comma 1 trova, altresì, applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli degli enti locali che comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana.
2 bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
3. Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
3Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2019