LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 27
 (Piani speciali di politica linguistica)
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
2.  
( ABROGATO )
(5)
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019
2Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019
3Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019
4Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
5Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019