LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Capo IV
 Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione
Art. 20
 (Radio e televisione)
1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.
2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità d'inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione.
3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l'installazione di reti e di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.
5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 306, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 44, L. R. 5/2013
3Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 24, L. R. 6/2013
Art. 21
 (Stampa e altre produzioni)
1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.
2. La Regione, altresì, sostiene:
a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;
b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.
3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.
Art. 22
 (Internet e nuove tecnologie)
1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.
3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.
4. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall'ARLeF.
Art. 23
 (Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)
1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.
2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.
2 bis. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
Note:
1Articolo sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 35, L. R. 12/2018
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 20/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
5Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
6Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 78, lettera b), L. R. 13/2021