LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Capo II
 Uso pubblico lingua friulana
Art. 6
 (Uso pubblico della lingua friulana)
1. L'uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.
2. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati.
3. Quando un'istanza è avviata in lingua friulana la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.
5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.
6. In nessun caso l'uso della lingua friulana nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi.
7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 2.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014
3Comma 7 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
Art. 7
 (Certificazione linguistica)
1. La conoscenza della lingua friulana è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.
2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.
3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti, tenuto conto delle proposte dell'ARLeF, con regolamento regionale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ARLeF promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana.
5. L'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica è compilato dall'ARLeF.
6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del comparto unico regionale, l'ARLeF, di concerto con i singoli enti, promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 8
 (Atti e informazioni di carattere generale)
1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in friulano.
3. La presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intera regione.
4. Il testo e la comunicazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.
5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3.
2Comma 5 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 9
 (Organismi elettivi e collegiali)
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 482/1999, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua friulana.
2. Il comma 1 trova, altresì, applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli degli enti locali che comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana.
2 bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
3. Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
3Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 10
 (Cartellonistica e segnaletica in lingua friulana)
1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi sono forniti anche in lingua friulana.
3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la segnaletica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dall'articolo 11.
4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000
2Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 11
 (Toponomastica in lingua friulana)
1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua friulana e ogni altra questione generale concernente i toponimi e gli idronimi in lingua friulana sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale, i soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.
4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana.
5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana. La denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 5.