LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana.
2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento.
3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 53, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 2
 (Principi)
1. Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle proprie competenze all'attuazione dei principi espressi:
a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
b) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
c) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
d) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
e) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;
e bis) dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
f) dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione Europea, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato ai sensi della legge 7 aprile 2005, n. 57.
(1)
2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
Art. 3
 (Territorio di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996.
2. Quando la minoranza linguistica friulana è distribuita su territori diversi delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.
4. La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 4
 (Rapporti con le altre comunità linguistiche)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra le istituzioni friulane e quelle delle comunità ladine del Veneto e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della comunità romancia del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.
2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e tra le loro istituzioni e sostiene progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 5
 (Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)
1. È assunta come grafia ufficiale della lingua friulana comune quella definita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996.
2. La grafia della lingua friulana comune può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), d'intesa con le Università di Udine e di Trieste.
2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.
3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
4. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 186, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 186, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 2 bis aggiunto da art. 186, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010