LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 30 bis
 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana)
1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale per questioni e problematiche riferite alla minoranza linguistica friulana in regione. In particolare:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e dalle agenzie regionali;
c) formula proposte in merito alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. La Commissione consultiva è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana);
c) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica friulana - Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane, qualora costituita;
d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa;
e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, previa intesa;
f) il Presidente della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine;
g) due rappresentati degli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 dagli stessi individuati;
h) un rappresentante dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23 dagli stessi individuato;
i) un rappresentante nominato della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sentita la Camera di Commercio Venezia Giulia, previa intesa.
5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021