LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo II
 Disciplina delle spese di propaganda elettorale
Art. 77
 (Spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa)
1. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 81, comma 1.
4. Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.
5. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.
Art. 78
 (Tipologia delle spese elettorali)
1. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
Art. 79
 (Collegio regionale di garanzia elettorale)
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2013
Art. 80
 (Mandatario elettorale)
1. Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.
2. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.
3. Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.
4. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.
Art. 81
 (Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste)
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.
2. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.
Art. 82
 (Controllo delle spese elettorali)
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 81 e ne verifica la regolarità.
2. I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.
3. I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.
Art. 83
 (Sanzioni)
1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.
2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.
5. In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 82, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
8 bis. In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'articolo 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'articolo 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'articolo 80, comma 5.
9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 14, L. R. 20/2018 . La disposizione si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati e consiglieri per le elezioni regionali del 29/4/2018, come disposto dall'art. 13, c. 15, L.R. 20/2018.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 19, L. R. 13/2023