LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO V
 CONTEMPORANEITÀ DI ELEZIONI
Art. 59
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)
1. Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.
2. In occasione della contemporaneità:
a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;
b) l’Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;
c) l’Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.
Note:
1Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 32, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 102, comma 1, L. R. 19/2013
3Articolo sostituito da art. 9, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 59 bis
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.
2. In caso di contemporaneità:
a) trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);
b) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;
c) l'Adunanza dei presidenti prevista dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;
d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;
e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2018
Art. 60
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.
3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.