LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO IV
 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 51
 (Tempi e modalità delle operazioni)
1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.
2. All'Ufficio centrale regionale è vietato:
a) decidere in ordine ai reclami e ai problemi verificatisi negli Uffici elettorali di sezione;
b) modificare i risultati riportati nei verbali degli Uffici elettorali di sezione, a meno che non risultino evidenti errori materiali nella trascrizione dei risultati; in questo caso l'Ufficio acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, ricava i dati dalle tabelle di scrutinio.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.
5. Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.
6. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.
Art. 52
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dal comma 1:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;
c) determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 53
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)
1. Compiute le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.
Art. 54
 (Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007)
1. L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:
a) di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
b) di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Art. 55
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:
a) individua i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale o circoscrizionale che rispetta una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, e li ammette alla ripartizione dei seggi;
b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;
c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;
e) verifica che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 17/2007 e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi;
f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
g) determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.
(1)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 56
 (Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.
2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.
3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.
Art. 57
 (Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale ripartisce, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007, tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.
Art. 58
 (Proclamazione dei consiglieri regionali)
1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti ai sensi dell'articolo 54 e del presente articolo l'attestato dell'avvenuta proclamazione.
3. Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dei comuni della Regione.
4. Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.
5. Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, unitamente alle buste di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), inviate dagli Uffici elettorali di sezione, è conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 26/2012