LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 89
 (Rinvio normativo)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.