LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 56
 (Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.
2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.
3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.