LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 52
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dal comma 1:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;
c) determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022