LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Autenticazioni previste dalla presente legge)
1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.