LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 47
 (Voti contestati)
1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.
2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.