LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 40
 (Seggio speciale)
1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.
3. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.
4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.
5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.
6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 19/2013