LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 35
 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.
4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.
6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.
7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.
8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 19/2013