LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 32
 (Voto assistito)
1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.