LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 29
 (Elettori che votano nella sezione elettorale)
1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
2. Sono ammessi a votare nella sezione:
a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.