LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 18
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;
e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
(1)
2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:
a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012