LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 16
 (Caratteristiche dei contrassegni)
1. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
2. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.
3. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.