Art. 3
(Regime delle iscrizioni)
1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'
articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, approvate con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie).
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.
3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.
4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.
Note:
1Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 4
(Effetti dell'iscrizione)
1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.
2. L'iscrizione nel Registro è condizione per godere di qualsiasi agevolazione di carattere fiscale o di altra natura concessa dalla legge a favore della cooperazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 5
(Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
2.
Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'
articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente per estratto, sul sito web della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
3Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 7
1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'
articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.
2.
Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:
b) i regolamenti interni;
Note:
1Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 8
(Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2.
La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a)
( ABROGATA )
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
3Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
4Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 8 bis
(Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)
1.
La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 9
(Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 11.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010