LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 11
 (Compiti della Commissione regionale per la cooperazione)
1. È istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;
b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;
c)   ( ABROGATA )
d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione dà notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 5/2013
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2014