LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo II
 Assetto istituzionale
Art. 5
 (Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.
2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
b) associazioni culturali, comprese le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di ambito ex provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001;
e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.
(3)
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.
7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 9/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 6
 (Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)
1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.
2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno cinque anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:
a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre ex province di Trieste, Gorizia e Udine;
b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:
1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;
2) delle quali almeno una con sede nella ex provincia di Trieste, almeno una con sede nella ex provincia di Gorizia e almeno una con sede nella ex provincia di Udine.
3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.
4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.
6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.
8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell'attività istituzionale. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'articolo 16 della legge 38/2001.
Note:
1Parole aggiunte al comma 9 da art. 1, comma 29, L. R. 12/2018
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Numero 2) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 7
 (Organizzazioni e attività sindacali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena secondo le previsioni dell'articolo 22 della legge 38/2001.
Art. 8
 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;
c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;
d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. La Commissione consultiva è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) sei componenti, due per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
c) tre componenti, uno per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;
d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.
d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.
5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.
7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 42, L. R. 5/2013
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 30, L. R. 12/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
6Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
7Comma 8 bis sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 13/2020
8Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 9, comma 76, L. R. 13/2021
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 38, L. R. 13/2023
Art. 9
 (Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)
1. L'Amministrazione regionale assicura il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).
Art. 10
 (Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 211, L. R. 14/2012
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 1, L. R. 12/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 44/2017
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 10, L. R. 13/2019
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, L. R. 20/2019
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 123, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 122, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.