LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 18
 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. In attuazione dell' articolo 16 della legge 38/2001 , è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell’articolo 18 ante della presente legge.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.
4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
c) Associazione "Združenje Kinoatelje" di Gorizia;
d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.
4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.
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5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.
6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.
7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.
7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
Note:
1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
2Derogata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
3Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 6/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
5Comma 4 sostituito da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 31/2017
6Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 31/2017
7Comma 6 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 31/2017
8Comma 7 sostituito da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 31/2017
9Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera e), L. R. 31/2017
10Comma 6 sostituito da art. 1, comma 28, L. R. 12/2018
11Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
12Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019