LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo IV
 Azioni di settore
Art. 14
 (Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.
3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.
5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.
Art. 15
 (Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena)
1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, e avvalendosi dell'apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio medesimo.
Art. 16
 (Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.
3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.
Art. 17
 (Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena)
1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformità al disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 482/1999, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena.