LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 8
 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.
2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;
c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;
d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. La Commissione consultiva è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) sei componenti, due per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
c) tre componenti, uno per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;
d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.
d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica slovena di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.
5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.
7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 42, L. R. 5/2013
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 30, L. R. 12/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
6Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
7Comma 8 bis sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 13/2020
8Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 9, comma 76, L. R. 13/2021
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 38, L. R. 13/2023