LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 6
 (Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena)
1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.
2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno cinque anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:
a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre ex province di Trieste, Gorizia e Udine;
b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:
1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;
2) delle quali almeno una con sede nella ex provincia di Trieste, almeno una con sede nella ex provincia di Gorizia e almeno una con sede nella ex provincia di Udine.
3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.
4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.
6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.
8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell'attività istituzionale. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'articolo 16 della legge 38/2001.
Note:
1Parole aggiunte al comma 9 da art. 1, comma 29, L. R. 12/2018
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Numero 2) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019