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Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 19 bis
 (Ufficio centrale per la lingua slovena)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 8 della legge 38/2001, è istituito presso l'Amministrazione regionale l’Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.
3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019