LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 14
 (Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali)
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 38/2001, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.
3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.
5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.