LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo

Art. 9
1.
L'articolo 10 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Obblighi degli operatori agrituristici)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:
a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;
c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;
e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;
f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.>>.